Art. 13.
(Norme di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le modalità di coordinamento fra le strutture esistenti che si occupano di sicurezza alimentare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Autorità, con particolare riguardo alla trasmissione reciproca delle informazioni.
      2. Con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce l'elenco delle strutture scientifiche di riferimento per l'Autorità. L'elenco è periodicamente aggiornato con le medesime modalità di cui al comma 1.
      3. Con il decreto di cui al comma 2 è definita la pianta organica dell'Autorità, che è coperta almeno per il 70 per cento con personale proveniente dall'amministrazione dello Stato, da istituti di ricerca e dalle amministrazioni regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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